I – Norme generali
- Il Codice deontologico è indispensabile per vigilare sull’attività del sociologo a garanzia della clientela e della collettività; esso rappresenta un complesso di principi etici a cui ispirarsi e di regole da osservare nell’esercizio della professione nei suoi molteplici ambiti: la ricerca, la consulenza, l’insegnamento e la progettazione; esso si rivolge a un contesto sia pubblico che privato ed è posto a regola dei reciproci rapporti e di quelli con i terzi.
- Il presente codice deontologico ha funzione di controllo e di tutela dei clienti; verrà reso pubblico nelle sedi appropriate e resterà a garanzia di qualità dei servizi offerti; ogni infrazione potrà costituire motivo di reclamo e di segnalazione alle autorità competenti.
- Il sociologo è tenuto a dare informazione sulle associazioni di categoria di appartenenza e alle quali il cliente potrà rivolgersi per segnalare eventuali inadempienze.
II – Norme sulla professione di sociologo
- Il sociologo esplica la propria professione in virtù di una solida conoscenza scientifica fondata su un rigoroso impianto teorico-metodologico-empirico basato su fasi di esecuzione chiare e ben strutturate: consultazione delle fonti, elaborazione delle ipotesi, costruzione degli strumenti di indagine, raccolta dei dati, elaborazione delle informazioni, interpretazione, restituzione.
- Gli ambiti in cui opera il sociologo riguardano i contesti del vivere sociale, le relazioni, le forme comunicative, il patrimonio simbolico-culturale, le modalità di gestione dei conflitti e, in generale, tutti gli ambiti del vivere sociale; il sociologo si rivolge a singoli e a gruppi e, in generale, si occupa di tutte le dinamiche che creano società.
- Il sociologo ha il compito di operare con competenza, utilizzando i metodi dell’analisi sociologica, fornendo esaustive spiegazioni su premesse e obiettivi della propria attività, agendo con indipendenza di giudizio e in modo non pregiudizievole nei confronti di terzi, con obiettività e integrità morale, evitando di proporre risultati di ricerca fuorvianti o manipolati; egli agisce con la responsabilità che lo stesso ruolo ricoperto nella società gli conferisce e con quella derivante dalla divulgazione del proprio lavoro.
- Il sociologo è tenuto a citare le fonti da cui deriva la propria ricerca e a riconoscere il contributo di eventuali collaboratori citandone gli ambiti di intervento.
- Il sociologo è tenuto a tutelare la privacy di coloro che forniscono dati personali; per questo si impegna a proteggere i dati in archivi segreti e anonimi e a richiedere il consenso dell’interessato qualora, per scopi derivanti dalla professione, si renda necessario l’utilizzo di dati sensibili.
- Il sociologo opera con metodi e tecniche riconosciute dalla comunità scientifica. È obbligo del sociologo contribuire allo sviluppo della professione, mediante attività di ricerca e corsi di aggiornamento e deve essere, altresì, aperto a nuovi metodi di indagine che siano in grado di migliorare le proprie competenze professionali. Questo gli consentirà a sua volta di fornire nozioni e conoscenze ai propri discenti, collaboratori e clienti che siano sempre aggiornate e adeguate alle competenze degli stessi. Il sociologo non deve in alcun modo utilizzare tali informazioni in modo pregiudizievole per arrecare un vantaggio personale.
- Il sociologo non deve mai mettere in atto comportamenti atti a violare o attenuare i diritti legali e civili dei propri clienti o soggetti terzi coinvolti nella propria attività. Deve essere rispettoso delle norme dello Stato, di quelle regionali e locali, del codice deontologico e, in generale, di qualsiasi comportamento tuteli la riservatezza, l’indipendenza e dignità delle persone.
- Prima di intraprendere qualsiasi attività con soggetti terzi, è compito del sociologo identificarsi e fornire adeguate informazioni sulla professione, sui servizi offerti e sull’onorario richiesto. Gli accordi economici devono essere equi e conformi agli standard professionali. Le modalità di esecuzione dei servizi offerti devono essere trasparenti e gli accordi devono essere fatti prima della presentazione della fattura.
- Il sociologo deve essere in grado di onorare gli impegni assunti; pertanto, accetterà solo incarichi conformi alle sue competenze e alle sue possibilità di realizzarli, senza venire meno agli imprescindibili criteri di: oggettività, indipendenza, integrità e veridicità.
- Al fine di informare il pubblico sulla propria attività professionale e sui servizi offerti, il sociologo potrà fare uso delle modalità pubblicitarie consentite dalla legge.
- Il sociologo è tenuto a rispettare i colleghi e le altrui competenze; pertanto, non compirà atti denigratori o lesivi della professionalità altrui. Qualora venisse chiamato a valutare, selezionare colleghi o altre figure professionali lo dovrà fare in modo obiettivo, tenendo in conto solo gli aspetti che riguardano la professionalità, le competenze e la preparazione.
- È piena responsabilità del sociologo quella di assicurare ai propri clienti il miglior servizio possibile anche ricorrendo a collaborazioni con altre figure professionali in un’ottica di interdisciplinarità e di reciproco rispetto.
III – Norme sulla figura del sociologo clinico
- Il sociologo clinico svolge attività applicata e pratica ed è orientato alle relazioni sociali tra i singoli e le diverse formazioni sociali (famiglia, associazioni, organizzazioni, imprese). Il suo impegno professionale, quindi, non si limita alla osservazione dei fenomeni sociali, ma ha come obiettivo finale l’intervento sul campo.
- Il sociologo clinico utilizza le conoscenze, le metodologie e le tecniche proprie della sociologia per rilevare, con intento diagnostico, conflitti e problematiche relazionali che si generano nel rapporto tra micro e macro-sociale (problem setting); individua, secondo un’ottica prognostica, le attività da compiere per risolvere tali conflitti e problematiche (problem solving); infine agisce concretamente, secondo un’ottica terapeutica, per generare cambiamento sociale.
- Nel perseguire gli obiettivi di cui al punto 2, il sociologo clinico, può anche rivolgersi al singolo come elemento imprescindibile del tessuto relazionale/sociale e si impegna a svolgere un ruolo di prevenzione e di promozione degli stili di vita atti a perseguire il benessere sociale.
- Consapevole che cause sociali possono ripercuotersi sul vissuto individuale, il sociologo clinico interviene sul singolo al fine di favorire: la decodifica simbolica del proprio ambiente interno (conflitti personali) ed esterno (conflitti sociali), la comprensione dei meccanismi rappresentativi, la riduzione del disagio derivante da situazioni di conflitto e a recuperare senso mediante azioni orientate all’adattamento creativo.
- Orientato al benessere sociale, il sociologo clinico, svolge anche attività pedagogiche volte alla prevenzione e alla promozione di sani stili di vita.
- Gli ambiti di competenza del sociologo clinico sono di tipo umanistico e socioculturale e non sono da annoverarsi in alcun modo tra le competenze mediche, pertanto, il sociologo clinico non prescrive e non somministra farmaci né compie atti propri della professione medica.
- Il sociologo clinico, nel tutelare la privacy del proprio cliente, è tenuto a osservare il segreto professionale.
- Il sociologo clinico può avvalersi della collaborazione di altri professionisti della salute laddove si rendano necessarie competenze sinergiche e interdisciplinari sempre e comunque supportate da rigorosi impianti scientifici.
IV – Norme finali
- Il presente Codice Deontologico costituisce l’integrazione delle norme legislative e regolamentari disciplinanti la professione di sociologo e costituisce garanzia, orientamento e vincolo per l’esercizio della professione.