Codice Deontologico

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I – Norme generali

  1. Il Codice deontologico è indispensabile per vigilare sull’attività del sociologo a garanzia della clientela e della collettività; esso rappresenta un complesso di principi etici a cui ispirarsi e di regole da osservare nell’esercizio della professione nei suoi molteplici ambiti: la ricerca, la consulenza, l’insegnamento e la progettazione; esso si rivolge a un contesto sia pubblico che privato ed è posto a regola dei reciproci rapporti e di quelli con i terzi.
  2. Il presente codice deontologico ha funzione di controllo e di tutela dei clienti; verrà reso pubblico nelle sedi appropriate e resterà a garanzia di qualità dei servizi offerti; ogni infrazione potrà costituire motivo di reclamo e di segnalazione alle autorità competenti.
  3. Il sociologo è tenuto a dare informazione sulle associazioni di categoria di appartenenza e alle quali il cliente potrà rivolgersi per segnalare eventuali inadempienze.

II – Norme sulla professione di sociologo

  1. Il sociologo esplica la propria professione in virtù di una solida conoscenza scientifica fondata su un rigoroso impianto teorico-metodologico-empirico basato su fasi di esecuzione chiare e ben strutturate: consultazione delle fonti, elaborazione delle ipotesi, costruzione degli strumenti di indagine, raccolta dei dati, elaborazione delle informazioni, interpretazione, restituzione.
  2. Gli ambiti in cui opera il sociologo riguardano i contesti del vivere sociale, le relazioni, le forme comunicative, il patrimonio simbolico-culturale, le modalità di gestione dei conflitti e, in generale, tutti gli ambiti del vivere sociale; il sociologo si rivolge a singoli e a gruppi e, in generale, si occupa di tutte le dinamiche che creano società.
  3. Il sociologo ha il compito di operare con competenza, utilizzando i metodi dell’analisi sociologica, fornendo esaustive spiegazioni su premesse e obiettivi della propria attività, agendo con indipendenza di giudizio e in modo non pregiudizievole nei confronti di terzi, con obiettività e integrità morale, evitando di proporre risultati di ricerca fuorvianti o manipolati; egli agisce con la responsabilità che lo stesso ruolo ricoperto nella società gli conferisce e con quella derivante dalla divulgazione del proprio lavoro.
  4. Il sociologo è tenuto a citare le fonti da cui deriva la propria ricerca e a riconoscere il contributo di eventuali collaboratori citandone gli ambiti di intervento.
  5. Il sociologo è tenuto a tutelare la privacy di coloro che forniscono dati personali; per questo si impegna a proteggere i dati in archivi segreti e anonimi e a richiedere il consenso dell’interessato qualora, per scopi derivanti dalla professione, si renda necessario l’utilizzo di dati sensibili.
  6. Il sociologo opera con metodi e tecniche riconosciute dalla comunità scientifica. È obbligo del sociologo contribuire allo sviluppo della professione, mediante attività di ricerca e corsi di aggiornamento e deve essere, altresì, aperto a nuovi metodi di indagine che siano in grado di migliorare le proprie competenze professionali. Questo gli consentirà a sua volta di fornire nozioni e conoscenze ai propri discenti, collaboratori e clienti che siano sempre aggiornate e adeguate alle competenze degli stessi. Il sociologo non deve in alcun modo utilizzare tali informazioni in modo pregiudizievole per arrecare un vantaggio personale.
  7. Il sociologo non deve mai mettere in atto comportamenti atti a violare o attenuare i diritti legali e civili dei propri clienti o soggetti terzi coinvolti nella propria attività. Deve essere rispettoso delle norme dello Stato, di quelle regionali e locali, del codice deontologico e, in generale, di qualsiasi comportamento tuteli la riservatezza, l’indipendenza e dignità delle persone.
  8. Prima di intraprendere qualsiasi attività con soggetti terzi, è compito del sociologo identificarsi e fornire adeguate informazioni sulla professione, sui servizi offerti e sull’onorario richiesto. Gli accordi economici devono essere equi e conformi agli standard professionali. Le modalità di esecuzione dei servizi offerti devono essere trasparenti e gli accordi devono essere fatti prima della presentazione della fattura.
  9. Il sociologo deve essere in grado di onorare gli impegni assunti; pertanto, accetterà solo incarichi conformi alle sue competenze e alle sue possibilità di realizzarli, senza venire meno agli imprescindibili criteri di: oggettività, indipendenza, integrità e veridicità.
  10. Al fine di informare il pubblico sulla propria attività professionale e sui servizi offerti, il sociologo potrà fare uso delle modalità pubblicitarie consentite dalla legge.
  11. Il sociologo è tenuto a rispettare i colleghi e le altrui competenze; pertanto, non compirà atti denigratori o lesivi della professionalità altrui. Qualora venisse chiamato a valutare, selezionare colleghi o altre figure professionali lo dovrà fare in modo obiettivo, tenendo in conto solo gli aspetti che riguardano la professionalità, le competenze e la preparazione.
  12. È piena responsabilità del sociologo quella di assicurare ai propri clienti il miglior servizio possibile anche ricorrendo a collaborazioni con altre figure professionali in un’ottica di interdisciplinarità e di reciproco rispetto.

III – Norme sulla figura del sociologo clinico

  1. Il sociologo clinico svolge attività applicata e pratica ed è orientato alle relazioni sociali tra i singoli e le diverse formazioni sociali (famiglia, associazioni, organizzazioni, imprese). Il suo impegno professionale, quindi, non si limita alla osservazione dei fenomeni sociali, ma ha come obiettivo finale l’intervento sul campo.
  2. Il sociologo clinico utilizza le conoscenze, le metodologie e le tecniche proprie della sociologia per rilevare, con intento diagnostico, conflitti e problematiche relazionali che si generano nel rapporto tra micro e macro-sociale (problem setting); individua, secondo un’ottica prognostica, le attività da compiere per risolvere tali conflitti e problematiche (problem solving); infine agisce concretamente, secondo un’ottica terapeutica, per generare cambiamento sociale.
  3. Nel perseguire gli obiettivi di cui al punto 2, il sociologo clinico, può anche rivolgersi al singolo come elemento imprescindibile del tessuto relazionale/sociale e si impegna a svolgere un ruolo di prevenzione e di promozione degli stili di vita atti a perseguire il benessere sociale.
  4. Consapevole che cause sociali possono ripercuotersi sul vissuto individuale, il sociologo clinico interviene sul singolo al fine di favorire: la decodifica simbolica del proprio ambiente interno (conflitti personali) ed esterno (conflitti sociali), la comprensione dei meccanismi rappresentativi, la riduzione del disagio derivante da situazioni di conflitto e a recuperare senso mediante azioni orientate all’adattamento creativo.
  5. Orientato al benessere sociale, il sociologo clinico, svolge anche attività pedagogiche volte alla prevenzione e alla promozione di sani stili di vita.
  6. Gli ambiti di competenza del sociologo clinico sono di tipo umanistico e socioculturale e non sono da annoverarsi in alcun modo tra le competenze mediche, pertanto, il sociologo clinico non prescrive e non somministra farmaci né compie atti propri della professione medica.
  7. Il sociologo clinico, nel tutelare la privacy del proprio cliente, è tenuto a osservare il segreto professionale.
  8. Il sociologo clinico può avvalersi della collaborazione di altri professionisti della salute laddove si rendano necessarie competenze sinergiche e interdisciplinari sempre e comunque supportate da rigorosi impianti scientifici.

IV – Norme finali

  1. Il presente Codice Deontologico costituisce l’integrazione delle norme legislative e regolamentari disciplinanti la professione di sociologo e costituisce garanzia, orientamento e vincolo per l’esercizio della professione.